Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo di una società; ha il compito di monitorare l’attività degli amministratori e verificare che il coordinamento e l’amministrazione della società procedano secondo quanto previsto dalla legge e dall’atto costitutivo. Il collegio sindacale è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri stabili e due sindaci supplenti. Non bisogna essere socio per acquisire lo status di membro effettivo. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri che subiscono la cancellazione e la sospensione dal registro dei revisori, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro sottoposto e continuato non possono rivestire la funzione di sindaco. La nomina del sindaco è disciplinata dal Codice Civile.

La prima nomina dei sindaci avviene nell’atto costitutivo e, poi, è l’assemblea che procede con la scelta. I sindaci restano in carica per tre anni. L’assemblea nomina il presidente del collegio sindacale. Durante tale periodo i sindaci non possono subire revoca, se non per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano, in ordine di età i supplenti, i quali, rimangono in carica finché l’assemblea non nomina nuovi sindaci in sostituzione di quelli usciti. La retribuzione dall’assemblea è scelta dal sindaco.

Le funzioni del collegio sindacale

Il Codice Civile, nell’articolo 2403, stabilisce quali sono le funzioni del collegio sindacale, individuando le seguenti:

controllo dell’amministrazione della società;

vigilanza sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo;

accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

rispetto delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale;

accertamento, con cadenza trimestrale, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

Il collegio sindacale deve riunirsi ogni tre mesi e può deliberare, con maggioranza assoluta, se è presente la maggioranza dei componenti. I sindaci in disaccordo possono far mettere a verbale i motivi per cui hanno espresso parere contrario. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche in maniera autonoma, ad atti d’ispezione e di controllo; il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’articolo 1710 del Codice Civile prevede che i sindaci debbano adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario (art. 1710).

Essi hanno la responsabilità della verità di quanto affermato, sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza. I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori, qualora questi ultimi provochino un danno a causa di una loro omissione nell’espletamento dei propri doveri. Ogni socio deve di denunciare al collegio sindacale quei fatti che ritiene inadeguati e inopportuni. Il collegio sindacale deve tener conto della denuncia nella relazione all’assemblea. Se la denuncia è presentata dai soci rappresentanti la ventesima parte del capitale sociale, il collegio sindacale deve far partire gli accertamenti senza ritardo, stilare le sue conclusioni, presentare le proprie proposte all’assemblea.

Quest’ultima deve essere convocata immediatamente, qualora si registrino casi urgenti. Se invece si sospetta con certezza di gravi irregolarità nell’espletamento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci, i soci rappresentanti la decima parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale. Quest’ultimo, ascoltati gli amministratori e i sindaci in camera di consiglio, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti. Se gli illeciti denunciati vengono provati, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi revocare degli amministratori e dei sindaci e nominare un amministratore giudiziario. L’amministratore giudiziario può proporre un’azione di responsabilità contro gli amministratori e contro i sindaci.